COME INIZIARE

Fonte www.ari.it
Per diventare radioamatore occorre essere autorizzato alla trasmissione, ovvero conseguire la cosiddetta "patente" e la successiva "autorizzazione generale".
Come ottenere questo? Occorre anzitutto acquisire un minimo di conoscenza della radiotecnica necessaria per ottenere la patente, che consente l'utilizzo di tutte le frequenze assegnate internazionalmente al Servizio di Amatore.
Ci si deve possibilmente familiarizzare con le abitudini dei radioamatori, e per farlo la cosa migliore è l'ascolto delle gamme radiantistiche.
Riferendoci alla normativa in vigore in Italia, se non si può ottenere subito l'autorizzazione generale (per esempio non avendo ancora compiuto 16 anni) è conveniente iniziare ad ascoltare i messaggi delle stazioni radioamatoriali e per fare ciò non occorre alcuna autorizzazione.
Le stazioni di ascolto (dette anche SWL: Short Wave Listener) se iscritte all'A.R.I. hanno anch'esse diritto alla spedizione gratuita delle cartoline di conferma (QSL) da e per tutto il mondo, tramite le numerose Sezioni dell'A.R.I. stessa e le associazioni degli altri Paesi. Per questo scopo l'A.R.I. assegna ai propri soci che ne fanno richiesta un nominativo di stazione di ascolto.
Per imparare il codice Morse (oggi non piu' obbligatorio in Italia al fine di conseguire la licenza, ma pur sempre un validissimo modo di comunicazione) è bene affidarsi ad un amico competente o ad una Sezione dell'A.R.I., molte delle quali organizzano sia corsi per aspiranti radioamatori, sia per la preparazione agli esami che per l'apprendimento del codice Morse.
Se però si abita in luogo isolato dove non ci sono radioamatori è possibile procurarsi, con poca spesa, lezioni Morse registrate su nastro o utilizzare uno dei molti software per PC disponibili. La radiotecnica si può imparare su qualsiasi libro, ma i più adatti sono quelli scritti appositamente per radioamatori; anche in questo caso l'A.R.I. può essere di aiuto, vedere la pagina delle pubblicazioni Ediradio.

Vi invitiamo a leggere la sezione Cosa è l'A.R.I. se non avete una idea precisa di cosa sia l'A.R.I.
Preparazione agli esami
Per apprendere quanto occorre per superare l'esame di teoria, necessario al conseguimento della patente, il candidato deve acquisire cognizioni su argomenti di elettrologia, radiotecnica e sui regolamenti internazionali delle telecomunicazioni, così come indicato dal D.P.R. 1214/66.
Le nozioni relative a tali argomenti si possono apprendere consultando e studiando appositi testi, meglio se scritti da radioamatori per i radioamatori. Anche per quanto attiene alla telegrafia (non piu' requisito necessario per ottenere la licenza in Italia ma pur sempre validissimo modo di trasmissione), vi sono in commercio corsi registrati su cassette e software per PC.
Seguendo queste indicazioni è possibile a chiunque disponga di un minimo di buona volontà ottenere una sufficiente preparazione per superare l'esame.
Comunque in molte Sezioni A.R.I. (sparse su tutto il territorio nazionale, ve ne sono circa 300) vengono svolti corsi, sia per la teoria che per la telegrafia, proprio per agevolare gli aspiranti radioamatori.
Prima di iniziare l'attività, è molto utile anche una preparazione sulle procedure impiegate nelle comunicazioni e sull'utilizzo del codice Q, che è un sistema abbreviato di comunicazione (utilizzato non solo in telegrafia ma in tutti i modi operativi).
Occorre anche acquisire rapidità di percezione dei segnali che spesso possono essere di debole intensità e quindi difficilmente intelleggibili. Sono proprio le stazioni più rare e lontane che impegnano maggiormente il radioamatore, sia per i loro bassi segnali, che per i notevoli disturbi creati da tutte le stazioni che ambiscono collegarle.
E' evidente che queste cognizioni non si possono apprendere sui libri di testo, solamente l'ascolto del traffico che viene svolto dalle stazioni radioamatoriali può dare un concreto contributo alla preparazione per poi poter svolgere correttamente l'attività. E' quindi consigliabile, in attesa dell'ottenimento dell'idoneità e dell'autorizzazione generale, esercitarsi ascoltando le frequenze radioamatoriali, cosa oggi possibile senza alcuna autorizzazione.
Patente di operatore
Riassumendo le disposizioni contenute nei Decreti che disciplinano in Italia l'attività radiantistica, ecco come occorre procedere per ottenere la patente di operatore, primo passo per ottenere poi l'autorizzazione generale.
La patente è indispensabile in quanto abilita all'esercizio di una stazione radiantistica (in pratica come la patente automobilistica abilita alla guida di un automezzo), ma non autorizza ancora chi ne è titolare a possedere una propria stazione, per la quale occorre prima ottenere il rilascio del nominativo, ossia la sigla che identifica internazionalmente la stazione e quindi l'autorizzazione generale.
Oggi in Italia esiste un unico tipo di patente, che a livello internazionale è riconosciuta dalla CEPT (Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni) come "classe 1", per cui chi ne è in possesso può operare in tutti gli Stati riconosciuti dalla CEPT senza grosse formalità. Per conseguire la patente occorre sostenere la prova teorica scritta per dimostrare di conoscere la materia.
Chi ottiene la patente può operare su tutte le bande di frequenza assegnate al Servizio di Amatore.
Gli Organi periferici del Ministero delle Comunicazioni, ossia gli Ispettorati Territoriali, indicono ogni anno una o due sessioni di esami per il conseguimento della patente.
La domanda di ammissione agli esami, stilata secondo il fac-simile riportato più avanti, deve essere indirizzata al Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale competente per territorio sulla località dove il richiedente è domiciliato.
Poiché alcuni Ispettorati Territoriali estendono la loro competenza su due Regioni, nel caso sussista incertezza, potranno essere richieste preventivamente informazioni presso gli Ispettorati stessi o presso la Sezione A.R.I.del luogo di residenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande per gli esami della sessione primaverile è il 30 aprile; quello della sessione autunnale è invece il 30 settembre di ogni anno. Nessun limite di età è prescritto per il conseguimento della patente.
L'esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore consiste in una prova scritta di radiotecnica (presso taluni Ispettorati avviene sotto forma di quiz) secondo il programma compreso nel D.P.R. 5 agosto 1966 ­ n° 1214, Della Commissione esaminatrice fa sempre parte un rappresentante dell'A.R.I.

Normativa
Radioamatori da art. 134 a art. 144
 
Art. 134
Attività di radioamatore
 
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.4. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. 
Art. 135
Tipi di autorizzazione
 
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt. 
Art. 136
Patente
 
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
 
Art. 137
Requisiti
 
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: 
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
 

Art. 138
Dichiarazione
 

1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda : 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;b) indicazione della sede dell’impianto;c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137. 

2. Alla dichiarazione sono allegate :
 
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
 

Art. 139
Nominativo
 
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso. 
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero 
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
 
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. 
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
 
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. 
Art. 142
Assistenza
 
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento. 
Art. 143
Stazioni ripetitrici
 
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio: 
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
 

2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra. 
Art. 144
Autorizzazioni speciali
 
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da: 
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
 
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore. 
 
CONTRIBUTI
Allegato n. 25 - art. 35
 
Radioamatori
 
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.