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COME INIZIARE |
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Fonte www.ari.it Per
diventare radioamatore occorre essere autorizzato alla trasmissione,
ovvero conseguire la cosiddetta "patente" e la successiva
"autorizzazione generale". Riferendoci
alla normativa in vigore in Italia, se non si può ottenere subito
l'autorizzazione generale (per esempio non avendo ancora compiuto 16 anni)
è conveniente iniziare ad ascoltare i messaggi delle stazioni
radioamatoriali e per fare ciò non occorre alcuna autorizzazione. Per
imparare il codice Morse (oggi non piu' obbligatorio in Italia al fine di
conseguire la licenza, ma pur sempre un validissimo modo di comunicazione)
è bene affidarsi ad un amico competente o ad una Sezione
dell'A.R.I., molte delle quali organizzano sia corsi
per aspiranti radioamatori, sia per la preparazione agli esami che per
l'apprendimento del codice Morse.
Vi invitiamo a leggere la sezione Cosa è l'A.R.I. se non avete una idea precisa di cosa sia l'A.R.I. Preparazione agli esamiPer
apprendere quanto occorre per superare l'esame di teoria, necessario al
conseguimento della patente, il candidato deve acquisire cognizioni su
argomenti di elettrologia, radiotecnica e sui regolamenti internazionali
delle telecomunicazioni, così come indicato dal D.P.R. 1214/66. Patente di operatoreRiassumendo
le disposizioni contenute nei Decreti che disciplinano in Italia l'attività
radiantistica, ecco come occorre procedere per ottenere la patente
di operatore, primo passo per ottenere poi l'autorizzazione
generale. Il
termine utile per la presentazione delle domande per gli esami della
sessione primaverile è il 30 aprile; quello della sessione autunnale è
invece il 30 settembre di ogni anno. Nessun limite di età è prescritto
per il conseguimento della patente. La domanda d'esame (da redigere in carta legale)Al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale della Regione..................................................................... Il sottoscritto .............................................. nato a............. il..................e residente in Via.............................................. Cap................ Città............................................. Prov............., al fine di ottenere la patente di operatore di stazione di radioamatore di livello A (ordinaria), chiede di essere ammesso alla prossima sessione di esami che si terranno presso codesto Ispettorato ed allega alla presente domanda:
Data.......................................................... Firma....................................................................
N.B. Attualmente la carta legale e la marca da bollo sono del valore di Euro 10,33. E' in fase di approvazione un nuovo regolamento che deve stabilire il nuovo importo da versare per sostenere le prove di esame, per cui occorre informarsi prima di effettuare il versamento.
Una volta superato l'esame è necessario presentare domanda per ottenere il nominativo da utilizzare nell'esercizio dell'attività radioamatoriale. La richiesta di nominativo (da redigere su carta legale)Al Ministero delle Comunicazione Ispettorato Territoriale per la Regione..................................................................... Il sottoscritto........................................................................................ nato a..................................................................... il........... domiciliato in Via..................................................................... n°........................... Cap. .................................. Città...................................... Prov........................................ , essendo in possesso di patente ordinaria (classe A o livello 1 CEPT) / speciale (classe B o livello 2 CEPT) numero.................................., rilasciata dall'Ispettorato Territoriale della Regione .......................................................................in data............................ chiede che gli venga rilasciato il nominativo di stazione di radioamatore per poter accedere all'autorizzazione generale di classe A / di classe B. Si allegano alla presente i seguenti documenti:
In attesa, porge distinti saluti.
Data..................................................................... Firma..................................................................... Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, l'interessato deve presentare, entro trenta giorni dalla data di assegnazione del nominativo, la Dichiarazione di inizio attività. Dichiarazione di inizio attività per acquisizione di autorizzazione generale (da presentarsi in carta libera)Al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale per la Regione. Il sottoscritto..................................................................... nato a..................................il ............................., domiciliato in Via ...................................................n°..........Cap............ Città........................ Prov............., ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'art. 5 del D.P.R. 447 del 5/10/2001 dichiara
e si impegna
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
Data..................................................................... Firma..................................................................... Dopo questa ultima formalità, qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, l'interessato può finalmente iniziare l'attività, entrando così nel meraviglioso mondo della radio. ==========================================================================================================
Normativa Radioamatori
da art. 134 a art. 144 Art. 134 Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. 3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26. 4. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135 Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991. 2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt. 3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136 Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 137 Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia età non inferiore a sedici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138 Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato; b) indicazione della sede dell’impianto; c) gli estremi della patente di operatore; d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili; e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2; f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 139 Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140 Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141 Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Art. 142 Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143 Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144 Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite; e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
CONTRIBUTI Allegato n. 25 - art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
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73' By IZ5JOB Diego |